Il 24 marzo scorso Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento di attuazione delle disposizioni contenute nella IV Direttiva Antiriciclaggio, recepita in Italia dai DD.LL. 90/2017, 92/2017 e 125/2019. Le nuove disposizioni entrano in vigore da subito con la possibilità di adeguarsi alle nuove regole fino al 31 dicembre 2020. Conservazione dei dati. Permane l’obbligo di conservare dati e informazioni ai fini antiriciclaggio, tuttavia, mentre in passato gli intermediari erano tenuti a registrare i dati in AUI, oggi possono conservarli con qualsiasi sistema che rispetti alcuni requisiti (accessibilità e integrità dei dati, mantenimento della loro storicità) e che consenta l'esportazione al corpo ispettivo in caso di visita. Altre novità. È stata eliminata la soglia di 15.000 euro per la conservazione, sono previste informazioni supplementari per il punto di contatto ove è stata eseguita l'operazione, nuove modalità di gestione delle operazioni extraconto. Cosa fare. Banca d’Italia apre di fatto a due possibilità di scelta principali in capo ai soggetti obbligati:
Mantenere l’attuale struttura dell’AUI con le opportune modifiche previste dal Provvedimento del 24 marzo
Dotarsi di un nuovo impianto di conservazione dei dati da mettere a disposizione dell’autorità in formato standard
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