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Le novità fiscali per le Holding non finanziarie in 5 semplici punti

Aggiornamento: 19 apr 2019


Hai letto qua e là che le Holding non finanziarie saranno presto impattate da una serie di obblighi verso Agenzia delle Entrate ma non sai districarti tra i tanti articoli e le tante informazioni?


Niente paura. In questo articolo ti spieghiamo i principali cambiamenti e gli obblighi di risposta alle indagini e le segnalazioni delle holding all’Archivio dei Rapporti finanziari alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 142/2018 in attuazione della Direttiva ATAD, in cinque semplici punti.


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1. Ridefinizione del concetto di holding non finanziaria ai fini fiscali

Rispetto al precedente decreto 141/2010, art. 10 comma 10, è stato eliminato il parametro relativo ai ricavi, per cui è sufficiente che una holding non finanziaria detenga più del 50% dell’attivo patrimoniale in partecipazioni in soggetti differenti dagli intermediari finanziari per essere considerata soggetto obbligato alle comunicazioni ad Agenzia delle Entrate.

I soggetti finanziari partecipati sono già, infatti, noti al fisco attraverso altri obblighi segnaletici già in vigore (per esempio FATCA, CRS, ...).


Questa nuova definizione ha riflessi sul trattamento fiscale e sulla obbligatorietà della comunicazione Anagrafe Rapporti e risposta alle Indagini Fiscali.


Vediamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando.


2. Comunicazione al R.E.I. dell’indirizzo PEC per le indagini fiscali

La comunicazione della PEC al Registro Elettronico degli Indirizzi è necessaria per due motivi: 1. Autodichiararsi soggetto obbligato alle comunicazioni ad Agenzia delle Entrate; 2. Ricevere le richieste di indagini da parte della stessa Agenzia.


3. Obbligo di risposta alle indagini fiscali

Come anticipato al punto precedente, con il nuovo decreto legislativo le holding inizieranno a ricevere richieste di indagine più o meno approfondite sull’attività della propria clientela. Sia le richieste di Agenzia sia le risposte inviate dalle holding conterranno un messaggio strutturato (XML), dovranno seguire determinate regole e rispettare le scadenze previste dalla norma per l’invio delle informazioni richieste.


4. Segnalazione all’Archivio dei Rapporti Finanziari

L’archivio dei rapporti finanziari è una banca dati a disposizione di Agenzia delle Entrate che contiene al suo interno tutte le informazioni che gli operatori finanziari devono trasmettere mensilmente al fisco: i dati identificativi del cliente titolare del rapporto, i dati del rapporto stesso compresi quelli contabili, i dati dei soggetti eventualmente collegati al rapporto. Lo scopo è di rendere più efficiente l’attività di controllo del fisco. I dati richiesti da Agenzia devono essere trasmessi nel formato previsto dalla normativa attraverso il Sistema di Interscambio Dati (SID).

I dati della clientela e dei rapporti di cui sono titolari devo essere trasmessi al SID mensilmente e devono contenere aperture di rapporto, variazioni e chiusure avvenuti durante il mese precedente.

Le holding dovranno cominciare a trasmettere tali dati entro maggio 2019. A partire da tale data, ogni mese saranno trasmesse le informazioni del mese precedente.


5. Iscrizione al Sistema di Interscambio Dati

Come detto nel punto precedente, il Sistema di Interscambio Dati è la piattaforma attraverso cui transitano i dati per l’Anagrafe dei Rapporti. Per poter inviare tali dati è necessario farsi riconoscere dal Sistema attraverso una registrazione (accreditamento) che permetterà ad Agenzia di identificare con un codice univoco il mittente dei dati (quindi il soggetto obbligato). Non solo, al momento dell’iscrizione è possibile scegliere tra due canali di spedizione dei dati: FTP indicato per i grandi operatori finanziari, o la PEC più idonea a operatori finanziari di piccole dimensioni o che comunque trasmettono pochi dati all’Agenzia. Puoi trovare tutte le informazioni direttamente alla pagina del sito di Agenzia delle Entrate dedicata al SID.


Tutto questo ti sembra estremamente difficile e oneroso?

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